Il precedente dm n. 329/1999 e successive modifiche, non fissava a livello nazionale limiti temporali di validità per gli attestati, tranne che per la condizione di cui al codice 040, (neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale, limitato ai primi tre anni di vita).

Il cosiddetto “Decreto semplificazioni”, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha stabilito che, con decreto del Ministero della salute in accordo con Regioni e Province Autonome, sia fissato il periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie, “in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche”.

In attuazione della legge 35/2012, i nuovi periodi di validità dell’attestato di esenzione per le malattie croniche e invalidanti sono stati fissati con il decreto 23 novembre 2012 “Definizione del periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie”.

Gli attestati di esenzione, rinnovati o rilasciati per la prima volta dalle Asl, dovranno avere una validità non inferiore a quella fissata nell’allegato 1 del decreto 23 novembre 2012.