Per le esenzioni ticket per reddito codice E01, E02, E03 ed E04 non viene rilasciato il tesserino.

Coloro ai quali viene riconosciuto il diritto all’esenzione per reddito sono esentati dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche.
Hanno diritto all’esenzione ticket per reddito:

• E01: Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare complessivo inferiore a  € 36.165,98 (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.)

• E02: Disoccupati iscritti a un Centro per l’Impiego che hanno rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (e loro familiari a carico) con reddito familiare inferiore o pari a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,65 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.)

• E03: Soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) Sociale (ex art. 8  16 legge 537/1993 e s.m.i.)

• E04: Soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo, con più di 60 anni e reddito familiare inferiore o pari  a € 8263,31 incrementato a  € 11362,05 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex art.8-c. 16 legge 537/1993 e s.m.i.)

Il diritto all’esenzione ticket per reddito è riconosciuto solo se il medico che effettua la prescrizione indica nella ricetta il codice di esenzione (E01, E02, E03, E04).

All’atto della prescrizione il medico di medicina generale/pediatra di famiglia/medico specialista potrà verificare, su esplicita richiesta dell’assistito, la presenza dell’assistito nell’elenco degli esenti per reddito e riportare il codice di esenzione sulla ricetta del SSN.

COME OTTENERE L’ESENZIONE

Il cittadino potrà recarsi presso gli sportelli distrettuali, per rilasciare l’autocertificazione in doppia copia (una copia per la ASL ed una copia per l’assistito), presentando la seguente documentazione:

• Documento di riconoscimento valido del dichiarante e fotocopia;

• Tessera Sanitaria/Codice Fiscale del dichiarante e fotocopia (se la dichiarazione non è resa dall’interessato, anche copia del documento e della Tessera Sanitaria/Codice Fiscale del beneficiario dell’esenzione);

• In caso di soggetto che rilascia la dichiarazione per conto dell’interessato temporaneamente impedito per motivi di salute anche il modello per dichiarare l’impedimento.
Tutte le Autocertificazioni verranno sottoposte a verifica.

L’autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente in base all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per le esenzioni ticket per reddito codice E05, E06, E07 ed E08 viene rilasciato a vista il tesserino dagli sportelli distrettuali.

Coloro ai quali viene riconosciuto il diritto all’esenzione per reddito sono esentati dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche.