Esenzioni
Il tesserino di esenzione per invalidità è rilasciato a vista dagli sportelli distrettuali dietro presentazione di:
• documento di riconoscimento valido;
• TEAM – codice fiscale;
• invalidi per servizio: decreto ministeriale in copia autentica (od originale in visione e fotocopia);
• invalidi di guerra: modello 69 in copia autentica (od originale in visione e fotocopia);
• invalidi civili: verbale di invalidità in copia autentica (od originale in visione e fotocopia);
• infortunati sul lavoro: attestato INAIL in copia autentica (od originale in visione e fotocopia).
Il tesserino di esenzione per invalidità ha validità illimitata (ai sensi della nota R.L. prot. n. 132801 del 4.12.2003) per:
• invalidi civili 100%
• ciechi civili
• sordomuti
• tutti i casi in cui la condizione di invalidità è permanente e non suscettibile di modificazione alcuna.
Il tesserino di esenzione per invalidità ha validità di 10 anni per:
• invalidità civile inferiore al 100%, salvo i casi considerati rivedibili
Il tesserino di esenzione per invalidità rivedibili ha validità limitata alla data di rivedibilità. È comunque prevista una proroga per 6 mesi in attesa del nuovo verbale di invalidità, prorogabile di ulteriori 6 mesi.
Il tesserino di esenzione per malattia rara è rilasciato a vista dagli sportelli distrettuali presentando la seguente documentazione:
- documento di riconoscimento valido;
- TEAM – codice fiscale;
- certificazione rilasciata dallo specialista che opera nei presidi della rete per le malattie rare su apposito modello (modello A – D.G.R. 1324/03) su cui deve essere riportato, oltre alla definizione, il codice identificativo della malattia o del gruppo di malattie cui la stessa afferisce.
Coloro ai quali viene riconosciuto il diritto all’esenzione per patologia rara sono esentati dal pagamento del ticket solo per le prestazioni sanitarie appropriate per il monitoraggio della patologia da cui si è affetti e delle complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
Sono anche esenti le prestazioni richieste su sospetto diagnostico di malattia rara (cod. R 99)
Il tesserino di esenzione per malattia cronica è rilasciato a vista dagli sportelli distrettuali presentando la seguente documentazione:
- Documento di riconoscimento valido;
- TEAM – codice fiscale;
- Certificazione rilasciata dallo specialista che opera nelle strutture sanitarie pubbliche o istituti IRCCS e Classificati su cui devono essere riportati la diagnosi e il codice identificativo della malattia;
- Verbale (previa valutazione del medico di Distretto) di invalidità rilasciato dalle ASL (o Sentenza del Tribunale in caso di ricorso), dalle Commissioni Mediche Militari o dall’INAIL.
Coloro ai quali viene riconosciuto il diritto all’esenzione per patologia cronica/invalidante sono esentati dal pagamento del ticket solo per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche correlate alla patologia.
Per l’esenzione in gravidanza non viene rilasciato il tesserino.
Il medico prescrittore (Medico di Medicina Generale/Specialista), appone il codice di esenzione “M + settimana di gravidanza” per le prestazioni previste dal DPCM 12.01.2017 e DCA 413/2017 per la gravidanza fisiologica.
Per la gravidanza a rischio (accertamento di eventuali difetti genetici in funzione pre-concezionale; presenza di condizioni patologiche che comportino rischi per il feto o la madre; diagnosi pre-natale, nel caso vi sia un rischio procreativo prevedibile a priori, o rischio fetale resosi evidente nel corso della gestazione; minaccia d’aborto) il medico prescrittore (Specialista di struttura pubblica), appone il codice di esenzione “M50” per le prestazioni previste dal DPCM 12.01.2017 e DCA 413/2017 per la gravidanza a rischio.
Per le esenzioni ticket per reddito codice E01, E02, E03 ed E04 non viene rilasciato il tesserino.
Coloro ai quali viene riconosciuto il diritto all’esenzione per reddito sono esentati dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche.
Hanno diritto all’esenzione ticket per reddito:
• E01: Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare complessivo inferiore a € 36.165,98 (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.)
• E02: Disoccupati iscritti a un Centro per l’Impiego che hanno rilasciato dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (e loro familiari a carico) con reddito familiare inferiore o pari a € 8.263,31, incrementato a € 11.362,65 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex art. 8 c 16 legge 537/1993 e s.m.i.)
• E03: Soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Assegno (ex pensione) Sociale (ex art. 8 16 legge 537/1993 e s.m.i.)
• E04: Soggetti titolari (o a carico di altro soggetto titolare) di Pensione al Minimo, con più di 60 anni e reddito familiare inferiore o pari a € 8263,31 incrementato a € 11362,05 in presenza del coniuge, e in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico (ex art.8-c. 16 legge 537/1993 e s.m.i.)
Il diritto all’esenzione ticket per reddito è riconosciuto solo se il medico che effettua la prescrizione indica nella ricetta il codice di esenzione (E01, E02, E03, E04).
All’atto della prescrizione il medico di medicina generale/pediatra di famiglia/medico specialista potrà verificare, su esplicita richiesta dell’assistito, la presenza dell’assistito nell’elenco degli esenti per reddito e riportare il codice di esenzione sulla ricetta del SSN.
COME OTTENERE L’ESENZIONE
Il cittadino potrà recarsi presso gli sportelli distrettuali, per rilasciare l’autocertificazione in doppia copia (una copia per la ASL ed una copia per l’assistito), presentando la seguente documentazione:
• Documento di riconoscimento valido del dichiarante e fotocopia;
• Tessera Sanitaria/Codice Fiscale del dichiarante e fotocopia (se la dichiarazione non è resa dall’interessato, anche copia del documento e della Tessera Sanitaria/Codice Fiscale del beneficiario dell’esenzione);
• In caso di soggetto che rilascia la dichiarazione per conto dell’interessato temporaneamente impedito per motivi di salute anche il modello per dichiarare l’impedimento.
Tutte le Autocertificazioni verranno sottoposte a verifica.
L’autocertificazione di dati non veritieri è perseguibile penalmente in base all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Per le esenzioni ticket per reddito codice E05, E06, E07 ed E08 viene rilasciato a vista il tesserino dagli sportelli distrettuali.
Coloro ai quali viene riconosciuto il diritto all’esenzione per reddito sono esentati dal pagamento del ticket per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche.
Esenzioni per Gravidanza
In funzione preconcezionale si ha diritto:
- alle prestazioni indicate nell’allegato 10 – Sezione A al DPCM 12 gennaio 2017;
- alle prestazioni necessarie e appropriate per accertare un rischio procreativo correlato a una malattia o un rischio genetico in uno o entrambi i genitori, evidenziati dalla storia clinica o familiare della coppia.
Nel corso della gravidanza si ha diritto:
- alle visite periodiche ostetrico-ginecologiche;
- ai corsi di accompagnamento alla nascita (training prenatale);
- all’assistenza al puerperio;
- alle prestazioni indicate nell’allegato 10 – Sezione B al DPCM 12 gennaio 2017.
In caso di minaccia d’aborto, sono gratuite anche tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali necessarie per il monitoraggio della gravidanza e, in caso di condizioni patologiche che comportano un rischio per la madre o per il feto sono gratuite, altresì, tutte le prestazioni specialistiche necessarie al monitoraggio della condizione patologica:
- le prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale invasiva in gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nell’allegato 10 – Sezione C al DPCM 12 gennaio 2017
La prescrizione può essere effettuata sia dal medico di medicina generale sia dallo specialista pubblico, compreso lo specialista operante nell’ambito dei consultori familiari.
E’, tuttavia, necessaria la prescrizione del medico genetista o dello specialista pubblico nei seguenti casi:
- prestazioni rese in funzione preconcezionale dopo due aborti consecutivi o pregresse patologie della gravidanza con morte perinatale o anamnesi familiare positiva per patologie ereditarie (medico genetista o specialista pubblico)
- prestazioni ulteriori rese in funzione preconcezionale dirette ad accertare eventuali difetti genetici (medico genetista o specialista pubblico)
- prestazioni ulteriori rese nel corso della gravidanza in presenza di condizioni patologiche della donna che comportino un rischio materno o fetale (specialista pubblico)
- prestazioni necessarie ed appropriate per la diagnosi prenatale invasiva in gravidanza, nelle specifiche condizioni di rischio per il feto indicate nell’allegato 10 – Sezione C (medico genetista o specialista pubblico) al DPCM 12 gennaio 2017.
La normativa nazionale non prevede il rilascio di uno specifico attestato per il riconoscimento del diritto all’esenzione per gravidanza. L’esenzione opera attraverso l’apposizione del relativo codice sulla prescrizione.
Alcune Regioni hanno, tuttavia, fornito in materia indicazioni diverse.
Attenzione! Rivolgiti alla tua Asl per verificare se è previsto il rilascio di un attestato.
No. L’esenzione prevista in funzione preconcezionale o nel corso della gravidanza è del tutto indipendente dal reddito dell’assistita.
Si. In funzione preconcezionale sono previste alcune prestazioni in esenzione per l’uomo e per la coppia indicate nell’allegato 10 – Sezione A al DPCM 12 gennaio 2017.
Esenzioni Per Patologie Croniche
Per la maggior parte delle malattie sono individuate specifiche prestazioni fruibili in esenzione (pacchetto prestazionale), incluse nel nomenclatore della specialistica ambulatoriale, che rispondono ai criteri di appropriatezza ai fini del monitoraggio dell’evoluzione della malattia e delle sue complicanze e di efficacia per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
Il medico sceglierà tra queste quali prescrivere di volta in volta, nel rispetto dei criteri di appropriatezza e di efficacia, in relazione alle condizioni cliniche e alle esigenze assistenziali del singolo paziente.
Se l’assistito deve eseguire una visita per un evento o una patologia indipendenti da quella malattia o dalle sue complicanze, dovrà pagare la quota di partecipazione secondo le disposizioni vigenti.
Il precedente dm n. 329/1999 e successive modifiche, non fissava a livello nazionale limiti temporali di validità per gli attestati, tranne che per la condizione di cui al codice 040, (neonati prematuri, immaturi, a termine con ricovero in terapia intensiva neonatale, limitato ai primi tre anni di vita).
Il cosiddetto “Decreto semplificazioni”, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ha stabilito che, con decreto del Ministero della salute in accordo con Regioni e Province Autonome, sia fissato il periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dal ticket per le prestazioni sanitarie, “in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche”.
In attuazione della legge 35/2012, i nuovi periodi di validità dell’attestato di esenzione per le malattie croniche e invalidanti sono stati fissati con il decreto 23 novembre 2012 “Definizione del periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie”.
Gli attestati di esenzione, rinnovati o rilasciati per la prima volta dalle Asl, dovranno avere una validità non inferiore a quella fissata nell’allegato 1 del decreto 23 novembre 2012.
Le certificazioni valide per il riconoscimento del diritto all’esenzione devono riportare la diagnosi e possono essere rilasciate da:
- le aziende sanitarie locali;
- le aziende ospedaliere, compresi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e privato assimilati alle aziende ospedaliere ai sensi dell’art.1 comma 3, del d.lgs. n. 269/1993;
- gli enti di ricerca di cui all’art. 40 della legge n. 833/1978;
- gli Istituti di ricovero ecclesiastici classificati di cui all’art. 41, legge n. 833/1978;
- gli Istituti di ricovero ecclesiastici non classificati e le Istituzioni a carattere privato, riconosciuti presidi delle aziende sanitarie locali ai sensi dell’art. 43, comma 2, legge n.833/1978;
- le Istituzioni sanitarie pubbliche di Paesi appartenenti all’Unione europea.
Sono, altresì, valide ai fini del riconoscimento dell’esenzione:
- le certificazioni rilasciate da commissioni mediche degli ospedali militari;
- la copia della cartella clinica rilasciata dalle strutture di cui sopra;
- la copia del verbale redatto ai fini del riconoscimento dell’invalidità;
- la copia della cartella clinica rilasciata da Istituti di ricovero accreditati e operanti nell’ambito del SSN, previa valutazione del medico del distretto.
Le malattie comprese nell’allegato sono definite secondo la Classificazione internazionale delle malattie (ICD-9-CM), tranne particolari condizioni per le quali non è possibile individuare una specifica codifica (es. “051 Soggetti nati con condizioni di gravi deficit fisici, sensoriali e neuropsichici”).
Le malattie/condizioni che danno diritto all’esenzione sono individuate sulla base dei criteri dettati dal d.lgs. 124/98: gravità clinica, grado di invalidità e onerosità della quota di partecipazione derivante dal costo del relativo trattamento.
Il diritto all’esenzione è riconosciuto dalla ASL di residenza dell’assistito sulla base della certificazione della malattia. Le procedure di riconoscimento devono essere definite in modo da evitare ogni possibile disagio al cittadino e prevenire la moltiplicazione degli accessi alle strutture sanitarie.
Sulla base di tale certificazione, l’Azienda sanitaria di residenza dell’assistito, nel rispetto della tutela dei dati personali, rilascia un attestato che riporta la definizione della malattia/condizione con il relativo codice identificativo e le prestazioni fruibili in esenzione (attestato di esenzione).
La tabella di corrispondenza dell’allegato 8 associa a ciascuna malattia o condizione esente, uno specifico codice numerico composto di due parti: la prima parte, di tre cifre, reca la numerazione progressiva della malattia/condizione; la seconda parte, composta di tre, quattro o cinque cifre, corrisponde al codice identificativo della malattia secondo l’ICD-9-CM. Nel caso in cui la condizione individuata non sia stata definita sulla base della classificazione ICD-9-CM, il codice identificativo è composto soltanto dalle prime tre cifre.
I Livelli essenziali di assistenza sono costituiti dai servizi e dalle prestazioni garantiti dal Servizio sanitario nazionale su tutto il territorio italiano. Le prestazioni incluse nei LEA sono individuate sulla base di principi di effettiva necessità assistenziale, di efficacia e di appropriatezza. I nuovi livelli essenziali di assistenza sono definiti dal dPCM 12 gennaio 2017.
Per alcune malattie e condizioni, le prestazioni non sono identificate puntualmente in quanto le necessità assistenziali dei soggetti affetti sono estese e variabili. In questi casi, a garanzia di una migliore tutela del paziente e di una maggiore flessibilità assistenziale, il medico le individuerà di volta in volta, sempre secondo criteri di appropriatezza ed efficacia, in relazione alle necessità cliniche del singolo caso.
Le prestazioni dovranno comunque essere sempre comprese nei LEA, appropriate per il monitoraggio della malattia e delle sue complicanze ed efficaci per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti
L’esenzione per malattia cronica non comporta benefici particolari per quanto riguarda l’assistenza farmaceutica. In base alle norme dello Stato, infatti, i medicinali sono classificati in:
- fascia A (gratuiti per tutti gli assistiti)
- fascia A con Nota AIFA (gratuiti solo per le persone che si trovano nelle particolari condizioni indicate nella Nota)
- fascia C (a pagamento per tutti gli assistiti, compresi gli assistiti esenti per malattia cronica)
Alcune Regioni italiane hanno introdotto un ticket sui farmaci di fascia A (in genere una quota fissa per confezione o per ricetta) ed hanno autonomamente individuato le categorie di soggetti esenti da tale ticket, tra i quali, talvolta, gli esenti per malattia cronica. Per conoscere nel dettaglio i casi di esenzione dal ticket regionale sui medicinali di fascia A è bene rivolgersi direttamente alla propria ASL o alla Regione di residenza.
Il nuovo elenco prevede che l’esenzione per “ipertensione arteriosa” sia suddivisa in due codici:
- 0A31 IPERTENSIONE ARTERIOSA (SENZA DANNO D’ORGANO)
- 0031 IPERTENSIONE ARTERIOSA CON DANNO D’ORGANO
Tale suddivisione consente di individuare meglio le prestazioni da concedere in esenzione per il monitoraggio della patologia, in relazione alle diverse esigenze assistenziali, e consente di dare a ciascun assistito ciò di cui ha effettivamente bisogno.
Ai fini dell’esenzione sono individuate 64 malattie/condizioni croniche e invalidanti contenute nell’allegato 8 al dPCM. Di queste, 56 malattie/condizioni erano già individuate dal decreto ministeriale n. 329 del 1999.
Con il decreto di aggiornamento sono state introdotte 6 nuove patologie esenti:
- bronco-pneumopatia cronico ostruttiva (limitatamente agli stadi clinici “moderato”, “grave” e “molto grave”)
- osteomielite cronica
- patologie renali croniche
- rene policistico autosomico dominante
- endometriosi (limitatamente agli stadi clinici III e IV della classificazione ASRM)
- sindrome da talidomide
Vengono trasferite nell’elenco delle malattie croniche alcune patologie che in precedenza erano già esenti come malattie rare, quali:
- malattia celiaca
- sindrome di Down
- sindrome di Klinefelter
- connettiviti indifferenziate
Vengono trasferite nell’elenco delle malattie rare due patologie che in precedenza erano già esenti come malattie croniche:
- sclerosi sistemica progressiva
- miastenia grave
Sì e per ciascuna malattia si ha diritto alle prestazioni individuate dall’allegato 8 al DPCM del 12 gennaio 2017.
Influenza
L’influenza è una malattia provocata da virus (virus influenzali) che infettano le vie aeree (naso, gola, polmoni). Spesso vengono impropriamente etichettate come “influenza” diverse affezioni delle prime vie respiratorie, sia di natura batterica che virale, che possono presentarsi con sintomi molto simili. Nello stesso periodo dell’anno in cui la circolazione dei virus influenzali è massima (in Italia solitamente in autunno-inverno) possono contemporaneamente circolare molti altri virus che provocano affezioni del tutto indistinguibili, dal punto di vista clinico, dall’influenza (Adenovirus, Rhinovirus, virus sinciziale respiratorio etc.).
I sintomi dell’influenza includono tipicamente l’insorgenza improvvisa di febbre alta, tosse e dolori muscolari. Altri sintomi comuni includono mal di testa, brividi, perdita di appetito, affaticamento e mal di gola. Possono verificarsi anche nausea, vomito e diarrea, specialmente nei bambini. La maggior parte delle persone guarisce in una settimana o dieci giorni, ma alcuni soggetti (quelli di 65 anni e oltre, bambini piccoli e adulti e bambini con patologie croniche), sono a maggior rischio di complicanze più gravi o peggioramento della loro condizione di base.
L’influenza si trasmette per via aerea, attraverso le goccioline di saliva e le secrezioni respiratorie, in maniera:
- diretta (tosse, starnuti, colloquio a distanza molto ravvicinata)
- indiretta (dispersione delle goccioline e secrezioni su oggetti e superfici).
Per questa ragione è fortemente raccomandato seguire alcune precauzioni generali, come:
- evitare luoghi affollati e manifestazioni di massa
- lavare regolarmente e frequentemente le mani con acqua e sapone; in alternativa possono essere usate soluzioni detergenti a base di alcol o salviettine disinfettanti
- evitare di portare le mani non pulite a contatto con occhi, naso e bocca
- coprire la bocca e il naso con un fazzoletto di carta quando si tossisce e starnutisce e gettare il fazzoletto usato nella spazzatura
- aerare regolarmente le stanze dove si soggiorna.
Una buona igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie è essenziale nel limitare la diffusione dell’influenza.
I pazienti affetti da influenza sono già contagiosi durante il periodo d’incubazione, prima della manifestazione dei sintomi.
Una persona adulta può trasmettere il virus da tre a sette giorni dopo l’inizio della malattia. I bambini invece sono contagiosi più a lungo.
Il virus influenzale è diffuso in tutto l’organismo e quindi anche nel latte, dove peraltro sono presenti anche gli anticorpi. La trasmissione dell’infezione, però, avviene soprattutto per via “aerea”, quindi, per evitare di contagiare il bambino è consigliabile allattare mettendo una mascherina sulla bocca.
Le complicanze dell’influenza vanno dalle polmoniti batteriche, alla disidratazione, al peggioramento di malattie preesistenti (quali ad esempio il diabete, malattie immunitarie o cardiovascolari e respiratorie croniche ), alle sinusiti e alle otiti (queste ultime soprattutto nei bambini).
Sono più frequenti nei soggetti al di sopra dei 65 anni di età e con condizioni di rischio. Alcuni studi hanno messo in evidenza un aumentato rischio di malattia grave nei bambini molto piccoli e nelle donne incinte. Tuttavia, casi gravi di influenza si possono verificare anche in persone sane che non rientrano in alcuna delle categorie sopra citate.
No. L’influenza è una malattia che ricorre in ogni stagione invernale; ma può avere un andamento imprevedibile e, ogni anno, impegna importanti risorse del SSN.
Ci sono alcune semplici azioni che aiutano a prevenire la diffusione di malattie infettive in generale, e quelle che si trasmettono per via aerea come l’influenza:
- Lavare spesso le mani con acqua e sapone, e in particolare dopo avere tossito e starnutito, o dopo avere frequentato luoghi e mezzi di trasporto pubblici; se acqua e sapone non sono disponibili, possibile usare in alternativa soluzioni detergenti a base di alcol.
- Coprire naso e bocca con un fazzoletto (possibilmente di carta) quando si tossisce e starnutisce e gettare immediatamente il fazzoletto usato nella spazzatura o nella biancheria da lavare.
- Evitare di toccare occhi, naso e bocca con le mani non lavate; i germi, e non soltanto quelli dell’influenza, si diffondono in questo modo.
- Rimanere a casa se malati, evitando di intraprendere viaggi e di recarvi al lavoro o a scuola, in modo da limitare contatti possibilmente infettanti con altre persone, nonché ridurre il rischio di complicazioni e infezioni concomitanti (superinfezioni) da parte di altri batteri o virus.
Sebbene un gesto semplice ed economico, come il lavarsi spesso le mani, in particolare dopo essersi soffiati il naso o aver tossito o starnutito, sia sottovalutato, esso rappresenta sicuramente l’intervento preventivo di prima scelta, ed è pratica riconosciuta, dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, tra le più efficaci per il controllo della diffusione delle infezioni anche negli ospedali.
Oltre a queste regole igieniche, è possibile prevenire l’influenza anche mediante la somministrazione di vaccini specifici antinfluenzali; sono disponibili anche farmaci antivirali dotati di azione specifica contro i virus influenzali; il loro impiego a scopo preventivo è riservato a situazioni particolari, ovvero in soggetti in cui l’influenza rappresenta un alto rischio ma non è possibile utilizzare il vaccino a causa di controindicazioni.
Il periodo destinato alla conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale è, per la nostra situazione climatica e per l’andamento temporale mostrato dalle epidemie influenzali in Italia, quello autunnale, a partire dalla metà di ottobre fino a fine dicembre. In generale, è opportuno offrire la vaccinazione ai pazienti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione. Questo può essere particolarmente importante se si tratta di una stagione influenzale tardiva o quando si presentano pazienti a rischio. La decisione di vaccinare dovrebbe tenere conto del livello di incidenza della sindrome simil-influenzale nella comunità, tenendo presente che la risposta immunitaria alla vaccinazione impiega circa due settimane per svilupparsi pienamente.
I vaccini antinfluenzali disponibili in Italia sono autorizzati dall’Agenzia Europea del Farmaco (EMA) e/o dall’Agenzia italiana del Farmaco (AIFA). Tuttavia, non tutti i vaccini autorizzati per l’uso sono necessariamente disponibili sul mercato. Sono le ditte produttrici dei vaccini che definiscono se mettere a disposizione uno o tutti i loro prodotti in un determinato mercato.
Le Regioni decidono annualmente, attraverso delle gare per la fornitura di vaccini, tra i prodotti disponibili in commercio, quelli che saranno utilizzati durante le campagne vaccinali.
- Vaccini inattivati (VII)
I vaccini influenzali inattivati attualmente autorizzati per l’uso in Italia sono un mix di vaccini a virus split e subunità. Nei vaccini split, il virus è stato distrutto da un detergente. Nei vaccini a subunità, gli antigeni emoagglutinina (HA) e neuraminidasi (NA) sono stati ulteriormente purificati mediante la rimozione di altri componenti virali.
I vaccini influenzali inattivati possono essere impiegati in tutte le fasi della gravidanza. Set di dati più estesi sulla sicurezza sono disponibili per il secondo e terzo trimestre, rispetto al primo; comunque, le raccomandazioni delle autorità sanitarie internazionali (ECDC, OMS) indicano la vaccinazione delle donne in gravidanza a prescindere dal trimestre.
Attualmente in Italia sono disponibili vaccini antinfluenzali trivalenti (TIV) che contengono 2 virus di tipo A (H1N1 e H3N2) e un virus di tipo B e vaccini quadrivalenti (QIV) che contengono 2 virus di tipo A (H1N1 e H3N2) e 2 virus di tipo B.
- Vaccino inattivato adiuvato (VIIa)
Uno dei prodotti trivalenti contiene l’adiuvante MF59, un’emulsione olio-in-acqua composta da squalene come fase oleosa. Gli altri prodotti inattivati non contengono un adiuvante.
- Vaccino vivo attenuato (LAIV)
Il vaccino LAIV quadrivalente è un vaccino influenzale vivo attenuato somministrato con spray intranasale e autorizzato per l’uso in persone di età compresa tra 2 e 59 anni. I ceppi influenzali contenuti nel Quadrivalente sono attenuati in modo da non causare influenza e sono adattati al freddo e sensibili alla temperatura, in modo che si replichino nella mucosa nasale piuttosto che nel tratto respiratorio inferiore. Il vaccino non è attualmente disponibile in Italia.
- Vaccino quadrivalente su colture cellulari (VIQCC)
Il vaccino VIQCC è un vaccino antinfluenzale quadrivalente che contiene 2 virus di tipo A (H1N1 e H3N2) e 2 virus di tipo B cresciuti su colture cellulari, ed autorizzato per l’uso in bambini e adulti di età superiore ai 9 anni.
Il vaccino antinfluenzale è indicato per tutti i soggetti che desiderano evitare la malattia influenzale e che non abbiano specifiche controindicazioni.
Tuttavia, in accordo con gli obiettivi della pianificazione sanitaria nazionale e con il perseguimento degli obiettivi specifici del programma di immunizzazione contro l’influenza, tale vaccinazione viene offerta attivamente e gratuitamente ai soggetti che per le loro condizioni personali corrano un maggior rischio di andare incontro a complicanze nel caso contraggano l’influenza.
Sulla base dell’ Accordo Stato-Regioni 1 agosto 2019 su Prevenzione e controllo dell’influenza: raccomandazioni per la stagione 2019-2020, la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata per:
Persone ad alto rischio di complicanze o ricoveri correlati all’influenza
- Donne che all’inizio della stagione epidemica si trovano nel secondo e terzo trimestre di gravidanza
- Soggetti dai 6 mesi ai 65 anni di età affetti da patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza:
- malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)
- malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite
- diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con BMI >30)
- insufficienza renale/surrenale cronica
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
- tumori
- malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
- patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
- patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari)
- epatopatie croniche.
- Soggetti di età pari o superiore a 65 anni.
- Bambini e adolescenti in trattamento a lungo termine con acido acetilsalicilico, a rischio di Sindrome di Reye in caso di infezione influenzale.
- Individui di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodegenti.
Persone che possono trasmettere l’infezione a soggetti ad alto rischio
- Medici e personale sanitario di assistenza in strutture che, attraverso le loro attività, sono in grado di trasmettere l’influenza a chi è ad alto rischio di complicanze influenzali
- Familiari e contatti (adulti e bambini) di soggetti ad alto rischio di complicanze (indipendentemente dal fatto che il soggetto a rischio sia stato o meno vaccinato).
Soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo e categorie di lavoratori
- Forze di polizia
- Vigili del fuoco
- Altre categorie socialmente utili potrebbero avvantaggiarsi della vaccinazione, per motivi vincolati allo svolgimento della loro attività lavorativa; a tale riguardo, è facoltà delle Regioni/PP.AA. definire i principi e le modalità dell’offerta a tali categorie.
- Infine, è pratica internazionalmente diffusa l’offerta attiva e gratuita della vaccinazione antinfluenzale da parte dei datori di lavoro ai lavoratori particolarmente esposti per attività svolta e al fine di contenere ricadute negative sulla produttività.
Personale che, per motivi di lavoro, è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani
- Allevatori
- Addetti all’attività di allevamento
- Addetti al trasporto di animali vivi
- Macellatori e vaccinatori
- Veterinari pubblici e libero-professionisti
Altre categorie
- Donatori di sangue
Un bambino in buone condizioni di salute è in grado di reagire autonomamente o con il semplice supporto di terapie sintomatiche nei confronti del virus influenzale.
Tuttavia ci sono bambini per i quali la vaccinazione, non solo è utile come mezzo di prevenzione collettiva ma è necessaria ai fini di una protezione individuale, in quanto, in caso di malattie, potrebbero più facilmente andare incontro a complicanze.
Sono bambini affetti da:
- malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio (inclusa l’asma grave, la displasia broncopolmonare, la fibrosi cistica e la broncopatia cronico ostruttiva-BPCO)
- malattie dell’apparato cardio-circolatorio, comprese le cardiopatie congenite e acquisite
- diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusi gli obesi con BMI >30)
- insufficienza renale/surrenale cronica
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie
- tumori
- malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione indotta da farmaci o da HIV
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali
- patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici
- patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (ad es. malattie neuromuscolari)
- epatopatie croniche.
I vaccini antinfluenzali non vanno somministrati nei piccoli di età inferiore a 6 mesi; la vaccinazione della mamma e degli altri familiari, che ne hanno cura, è una possibile alternativa per proteggerli in maniera indiretta.
Ogni Regione e Provincia Autonoma stabilisce le strutture deputate alla vaccinazione.
Oltre ai Servizi di vaccinazione dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, partecipano alle attività di vaccinazione anche i Medici di Medicina Generale ed Pediatri di libera scelta.
L’uso dei vaccini è approvato dalle autorità regolatorie nazionali per i farmaci. In Italia l’autorità regolatoria è l’Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA.
Oltre all’autorità regolatoria nazionale di ciascuno Stato Membro, nell’Unione Europea esiste anche l’Agenzia Europea per la valutazione dei prodotti medicinali, EMA (European Medicines Agency). L’EMA si avvale del parere di Comitati di esperti e in particolare dal Comitato per i Prodotti Medicinali, per autorizzare i farmaci e i vaccini.
I vaccini autorizzati per l’uso nell’uomo sono prodotti biologici sicuri poiché sono sottoposti ad una serie di controlli accurati che vengono effettuati sia durante la produzione e prima della loro immissione in commercio, sia dopo la loro commercializzazione.
I controlli effettuati prima dell’ immissione in commercio vengono attuati allo scopo di verificare gli standard previsti dalle autorità internazionali (Organizzazione mondiale della sanità e, per quanto riguarda l’Unione europea, l’EMA) e nazionali.
Inoltre, per il monitoraggio della sicurezza dei vaccini l’AIFA cura l’attività di gestione tecnico/amministrativa dei Certificati di Controllo di stato (Batch Release) rilasciati dagli Official Medicines Control Laboratory (OMCL) del network (OCABR) Official Control Authority Batch Release e dei relativi casi di non conformità dei lotti sottoposti al controllo di stato che viene effettuato dall’Istituto Superiore di Sanità.
Nella sorveglianza post-marketing, si valuta la corrispondenza ai requisiti di Farmacopea posseduti al momento del rilascio e si verificano e controllano le segnalazioni relative a difetti di qualità, effetti indesiderati, reazioni ed eventi avversi.